Statuto dell’Associazione “LIME – Laboratorio Interculturale Mediterraneo EST”
Art.1 – Denominazione
È costituita l’Associazione denominata “LIME – Laboratorio Interculturale Mediterraneo EST”.
Essa è costituita con la veste legale prevista dall’art. 36 ss. del Codice civile. L’Associazione non persegue scopi di lucro e si prefigge esclusivamente finalità di promozione culturale, riservandosi forme di collaborazione con enti e associazioni omologhe sul territorio nazionale o in altri Paesi.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Finalità
L’Associazione si ispira agli ideali di partecipazione democratica e salvaguardia del bene comune contenuti nella Costituzione italiana:
- Difende e promuove la laicità delle istituzioni, la legalità e la correttezza dell’agire pubblico;
- Opera in vista della promozione del valore della pace, del dialogo interculturale, della solidarietà e della tolleranza e respinge ogni forma di razzismo e xenofobia;
- Persegue finalità culturali, sociali, educative e formative nell’ambito delle scienze umane, della cultura civile, della promozione e valorizzazione delle risorse materiali e immateriali che caratterizzano il contesto calabrese e le sue radici mediterranee;
- Promuove la crescita culturale e civile anche attraverso l’interscambio di esperienze e risorse;
- Dà impulso a rapporti ed intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi, anche mediante reciproca federazione. Per la realizzazione delle proprie finalità l’Associazione si propone di:
- Organizzare seminari e dibattiti di studio disciplinari e interdisciplinari;
- Promuovere convegni, corsi di formazione, stages, nel corso dei quali i soci sono invitati a presentare progetti diretti a favorire i valori a cui si ispira l’Associazione;
- produrre note, opuscoli, libri, cd-rom, siti internet, supporti fonografici e visivi per favorire la diffusione delle attività promosse dall’Associazione;
- Sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che in Italia e all’estero operano in settori affini;
- Partecipare a bandi comunali, regionali, nazionali ed europei;
- Svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità associative;
- Porre in essere eventuali operazioni di carattere economico-commerciale esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative. Art. 3 – Sede L’associazione ha sede in Albidona alla via C.da della Torre. La sede legale può essere trasferita in altro luogo con delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.
SOCI
Art. 4 – Soci
Sono Soci le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, nel pieno rispetto delle finalità perseguite dall’Associazione, e che versano, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita.
Nel caso in cui i Soci non siano persone fisiche, l’ente indica la persona che lo rappresenta in ogni rapporto con l’Associazione e nell’Assemblea dei Soci.
I Soci hanno diritto di frequentare i luoghi di svolgimento dell’attività associativa, al fine di ricevere informativa dell’attività svolta.
Categorie di Soci:
- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori;
- Soci Junior. Il Consiglio Direttivo determina termini e condizioni per l’appartenenza dei Soci alle diverse categorie.
I Soci hanno pari diritti tra loro e non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividerne le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto;
È escluso qualsiasi rimborso delle quote versate in caso di recesso del Socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa. Il Socio decade dalla qualifica per:
- recesso o dimissioni, per morte;
- indegnità valutata dal Consiglio Direttivo sulla base di elementi di fatto obiettivamente accertati;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di comportamento palesemente contrastante con gli scopi e le finalità della Associazione;
- mancato versamento della quota associativa annua, se dovuta, entro i termini stabiliti;
La qualità di socio non è trasmissibile. I soci che abbiano receduto o siano stati radiati non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Art. 5 – Sono Organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell’Associazione;
- Il Vicepresidente dell’Associazione;
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Probiviri.
Nessuna carica dell’Associazione dà diritto a compensi. Art. 6 – L’Assemblea dei Soci I Soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, esposta nei locali della Associazione e/o comunicata mediante mail oltre che pubblicata sul sito Internet della Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea verrà altresì convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o in seguito a domanda motivata e firmata da almeno un quarto dei Soci.
L’Assemblea delibera:
- sul bilancio dell’Associazione;
- sul programma di attività dell’Associazione;
- sulla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- sulle modifiche al presente Statuto;
- su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno dai soci o dal Consiglio Direttivo, previa comunicazione al Presidente;
- su eventuale destinazione di fondi di gestione e sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, e su tutto quanto altro a essa demandato per legge o per Statuto.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola nel pagamento della quota annuale, in quanto dovuta, anche mediante il rilascio di delega in forma libera ad altro Socio. Il diritto di voto è riservato soltanto ai Soci maggiorenni.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario con funzioni di tesoriere.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano ai sensi dell’art. 21 del Codice civile. Art. 7 – Il Consiglio Direttivo L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri, incluso il Presidente, non inferiore a cinque e dura in carica un triennio.
Per la prima volta, la determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo e la loro nomina viene effettuata nell’atto costitutivo. I consiglieri devono essere aderenti all’Associazione, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo eventuale rimborso spese in relazione ad attività svolte in nome e per conto dell’Associazione, tenuto conto delle disponibilità dell’Associazione. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; in particolare ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- la predisposizione dei programmi annuali di attività di Associazione;
- la nomina del Vicepresidente, da scegliersi tra i Consiglieri;
- la nomina del Segretario da scegliersi tra i Consiglieri;
- la nomina del Tesoriere da scegliersi tra i Consiglieri;
- l’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, in sua mancanza dal Vicepresidente, in assenza di costoro dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Per le decisioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
Art. 8 – Il Presidente dell’Associazione
Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Al Presidente dell’Associazione compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove ne reputi la necessità.
Il Presidente in collaborazione con il Segretario svolgente funzioni di tesoriere, cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea.
Art. 9 – il Vicepresidente
il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 10 – Il Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
Art. 11 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato nella riunione di insediamento del Consiglio Direttivo all’interno del Consiglio stesso, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo. Tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all’Assemblea.
Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri
L’Assemblea dei Soci elegge ogni triennio tre Probiviri, scelti tra persone anche non associate di riconosciuto prestigio.
Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal componente più anziano e giudica su ogni questione che insorga circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto, nonché in merito ai ricorsi degli associati avverso le delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Libri dell’Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli aderenti all’Associazione.
I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA
Art. 14 – Patrimonio
Il Patrimonio della Associazione è costituito:
- da eventuali beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione a esse;
- da contributi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore e contributi corrisposti da Amministrazioni ed Enti Pubblici, nonché da soggetti privati per lo svolgimento dell’attività associativa, nonché da ogni eventuale altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo della Associazione. Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota annuali di iscrizione all’associazione. Art. 15 – Gestione Finanziaria L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio viene predisposto il Rendiconto economico finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
I bilanci debbono restare depositati nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell’Assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente. È esclusa la distribuzione ai soci degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe.
NORMA DI CHIUSURA
Art.16 – Norma di chiusura
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge.